PETIZIONE PER L’ABROGAZIONE DEI DD.LL. 44/21 E 52/21
PETIZIONE PER L’ABROGAZIONE DEI DD.LL. 44/21 E 52/21
Il D.L. n. 44/21 e la sua Legge di conversione n. 76/2021, nonchè il D.L. n. 52/2021 e la sua Legge di conversione n. 87/2021, sono stati emessi sulla base dell’erroneo e falso presupposto -conosciuto ab origine- della: “...prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2....”.
Questa normativa è stata emanata con la finalità precipua di prevenire il contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali -art. 4 e ss. del DL n. 44/21- e introduzione della certificazione verde covid-19 -da parte del DL 52/21- per poter esercitare diritti inviolabili, tra cui -esemplificativamente- il lavoro e la circolazione. Ma non vi è alcun dubbio circa il fatto che, ab origine, appunto, si trattava di normativa inidonea e menzognera, anche solo per le seguenti considerazioni in punto di scienza e di diritto:
1) le schede tecniche (riassunto delle caratteristiche dei prodotti vaccinali) dei principali vaccini utilizzati, vale a dire Comirnaty di Biontech-Pfizer e Spikevax di Moderna, hanno sempre testualmente dichiarato trattarsi di: "vaccino per la prevenzione dell’infezione COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2": argomentazione, questa, utilizzata dai giuristi sin dall'origine dell'imposizione dell'obbligo vaccinale ai sanitari (prima stesura del DL 44/2021), sia in atti giudiziali che stragiudiziali rivolti alle Autorità Istituzionali, che hanno esclusivamente ignorato la circostanza incontrovertibile e dirimente. A riprova di ciò, il DL 127/21 -ulteriore declinazione della già citata normativa- introducendo l'obbligo di green pass per l'esercizio del diritto al lavoro dal 15 ottobre 2021, all'art. 5 in ordine alla durata delle certificazioni verdi covid-19 contemplava il caso emblematico delle persone vaccinate e ciononostante accertate positive al Sars-Cov2 anche oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione, la cui validità di dodici mesi della propria certificazione ritornava a decorrere dall'avvenuta guarigione, chiaramente specificando già -nero su bianco- la non prevenzione dell'infezione e della sua circolazione tramite la vaccinazione predetta: una normativa-ossimoro;
2) La delegata Pfizer-Biontech, Janine Small, presente all’audizione davanti al Parlamento Europeo del 10.10.2022, al posto del CEO, Albert Bourla, a domanda dell’europarlamentare Ross, che chiedeva esplicitamente se i medicinali, c.d. vaccini anti covid-19, fossero stati testati in ordine alla possibilità di prevenire i contagi, rispondeva testualmente: “Mi chiede se sapevamo che il vaccino interrompesse o no la trasmissione prima di immetterlo sul mercato? Ma no! Sa, dovevamo davvero muoverci alla velocità della scienza (…)”. Ergo i vaccini anti covid-19 non erano stati neppure testati contro il contagio e quindi non finalizzati alla prevenzione della diffusione del virus;
3) recentemente è stata EMA -Agenzia Europea del Farmaco- in data 18.10.2023, a rispondere ad un europarlamentare europeo che poneva la medesima domanda di cui al punto 2: “avete infatti ragione a sottolineare che i vaccini contro la COVID-19 non sono stati autorizzati per prevenire la trasmissione da una persona all’altra. Le indicazioni riguardano esclusivamente la tutela dei soggetti vaccinati. Le informazioni sul prodotto per i vaccini contro la COVID-19 affermano chiaramente che i vaccini servono per l’immunizzazione attiva per prevenire la COVID-19. (...) Inoltre, i rapporti di valutazione dell’EMA sull’autorizzazione dei vaccini rilevano la mancanza di dati sulla trasmissibilità...”.
Dunque il cittadino italiano, al quale lo Stato ha richiesto un sacrificio ingiusto ed inutile, è stato vessato inutilmente -vedendo contratti libertà e diritti costituzionalmente garantiti- sulla base di un falso presupposto scientifico tradotto in obbligo normativo, obbligazione che avendo oggetto impossibile di per sè era nulla (ergo, anche chi ha osservato la norma, di fatto, non ha raggiunto lo scopo previsto dalla norma stessa). Ed a nulla valga la bonaria giustificazione delle "risultanze scientifiche del momento" perchè è notorio che l'argomentazione suddetta era chiara ab origine e non lo è diventata via via. Pertanto, i presenti firmatari chiedono l'abrogazione necessariamente ex tunc del D.L. n. 44/21 e della sua Legge di conversione n. 76/2021, nonchè del D.L. n. 52/2021 e della sua Legge di conversione n. 87/2021, nella parte in cui impongono i predetti obblighi -vaccinali e di possesso del green pass- con l'espressa dizione "perchè la normativa non era idonea sin dall'origine al raggiungimento dello scopo per cui era stata emanata".
Arbitrium- Pronto Soccorso Giuridico per la tutela dei Diritti Inviolabili
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