RICHIESTA DI UN DECRETO LEGGE D'URGENZA PER GLI INSEGNANTI CON DIPLOMA MAGISTRALE

GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ITALIANA INFANZIA E PRIMARIA, A SEGUITO

DELLA SENTENZA IN ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO DELLO

SCORSO 20 DICEMBRE, SI APPELLANO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SERGIO MATTARELLA PER LA RICHIESTA DI UN DECRETO LEGGE D'URGENZA

ATTO A TUTELARE IMMEDIATAMENTE LE SORTI DI TALI LAVORATORI.


LA PROPOSTA DEL DECRETO LEGGE D'URGENZA DA NOI STILATA, DI CUI

CHIEDIAMO IMMEDIATA ESECUZIONE, E' LA SEGUENTE:

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti Gli art. 77 e 87 della Costituzione Italiana della Repubblica Italiana;  

Reputando la straordinaria necessità di intervenire al fine di salvaguardare gli incarichi per l’anno scolastico in corso 2017/2018 e per la tutela dei lavoratori della suddetta categoria ritiene urgente intervenire a tal proposito con un Decreto Legge;  

Visto l’art 15 comma 7 del DPR n 323 del 23 luglio 1998 con entrata in vigore il 24 settembre 1998;  

Visto la legge n 124/1999 ( ad integrazione della legge n341 art 3 comma 8 del 19/11/90;   Visto il DM n. 53/2000;   Visto la legge 333/2001;  

Visto la legge 296/2006;  

Visto il contenuto del parere della sezione II del Consiglio di Stato in sede consultiva n. 2361 del 16/11/2017,  

Considerata la sentenza n. 11 del 20/12/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la quale è stata definita la questione relativa alla legittimità o meno dell’inserimento in Graduatoria ad esaurimento dei diplomati magistrali ante 2000/2001, successivamente alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

Considerata la necessità di porre rimedio alle problematiche ed al contenzioso legato all’ammissibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ed al possibile incrementarsi di esso in ragione delle decisioni dei giudici amministrativi rese in contrasto tra loro, al fine di risolvere tale situazione in merito alle modalità di reclutamento e alla salvaguardia di tutto coloro che hanno conseguito il posto in ruolo tramite titolo di Diploma Magistrale con Valore Abilitante e inerenti sperimentazioni;   

Reputato opportuno, urgente e di sommo interesse pubblico garantire la continuità didattica del personale docente assunto a tempo determinato ed indeterminato già inserito nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento), nonché tutelare i docenti in possesso di titolo abilitante tramite legge n 296/2006 n.296 all’atto dell’aggiornamento previsto dal comma 10-bis dell’articolo 1 della legge del 2016 del 25 febbraio, n.21;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure contingenti a tali esigenze indifferibili per garantire gli interessi dei docenti e degli studenti;  

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute;  

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA E PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DIDATTICA

1-    Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le istituzioni dell’intero territorio nazionale, a seguito della sentenza n.11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è disposto per l’A.S. 2017/2018 e per i successivi anni scolastici, all’atto dell’aggiornamento, l’inserimento nella Terza Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento di cui la legge n 296, art. 1 comma 605, lettera C, della legge del 27 dicembre 2006, di tutti i Diplomati Magistrali e inerenti Sperimentazioni (ivi comprese quelle a indirizzo linguistico), in possesso del titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (compresi pertanto tutti i ricorrenti che si trovano in GAE con riserva perché in attesa di giudizio di merito innanzi al giudice amministrativo e tutti coloro i quali si trovano nella Seconda Fascia delle GI).  

2-    Conseguentemente è garantita per l’A.S. 2017/2018 e per i successivi anni scolastici, presso le sedi di assegnazione, la continuità didattica di tutti gli incarichi del personale docente assunto a tempo determinato ed indeterminato (compresi i ruoli accantonati), oltre all’immediata qualificazione di nullità ed inefficacia della clausola rescissoria, al fine di confermare tutte le immissioni in ruolo avvenute nel triennio 2015/2017.  

3-    A tutti i laureati in Scienze della Formazione Primaria iscritti entro l’anno accademico 2010/2011 deve essere riconosciuta l’abilitazione e conseguente punteggio, senza sperequazioni rispetto ai diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 e pertanto inseriti a pieno titolo in GAE. A tal fine, il titolo conseguito al termine del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dovrà esser equiparato in termini di punteggio, nella stessa modalità di valutazione attuale del diploma magistrale, per una reale equipollenza fra i due titoli conseguiti in periodi storici diversi ma con la medesima valenza abilitante (conformemente all’interpretazione resa nel parere del Consiglio di Stato, Sede Consultiva, sez. II, n 2361 del 16/11/2017 richiamato) .  

4-    L’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei Diplomati Magistrali ante 2001/2002 e dei Laureati in Scienze della Formazione Primaria ante 2010/2011 dovrà avvenire “a pettine”, attraverso la sommatoria del punteggio inerente il possesso di titoli e servizi conseguiti entro l’anno scolastico 2017-2018.  

5-    Al termine dell’a.s. 2017/2018 si predisporrà l’iter di aggiornamento delle GAE e Graduatorie d’Istituto per il triennio 2018/2021 e comunque finché tale iter non verrà compiutamente definito e regolato resteranno in vigore i criteri definiti nel presente decreto legge e nella relativa legge di conversione.  

6-    Viene comunque garantita la permanenza della modalità del doppio canale di reclutamento nella misura del 50% dei posti da attingere dalle GaE e 50% dei posti da attingersi dalle GM fino a completo esaurimento delle GaE stesse.  

7-    Al fine di una ampia tutela di tutti i lavoratori precari, viene abrogato il comma 131 dell’articolo 1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015.  

Art. 2  

ENTRATA IN VIGORE  

1-    Il presente Decreto d’Urgenza entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dopo l’approvazione del consiglio dei Ministri e la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì………………….  


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