LIBERTA' DEL PRIGIONIERO ITALIANO

FIRMARE VUOL DIRE LA SALVEZZA DEL DETENUTO

FIRMARE VUOL DIRE STOP AI DECESSI IN CELLA

FIRMARE VUOL DIRE STOP ALLA TORTURA ITALIANA NEI PENITENZIARI

FIRMARE VUOL DIRE SALVARE I BAMBINI INNOCENTI DA QUESTO INFERNO

FIRMARE VUOL DIRE ANDARE PARTE CIVILE NEI TRIBUNALI ITALIANI

FIRMARE VUOL DIRE PIU' DIRITTI UMANI ART.27

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino   alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari  al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione

del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

L'articolo sancisce i principi della personalità della pena e di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Quella di "responsabilità penale" è la condizione di chi subisce le conseguenze del proprio agire: ad esempio, una sanzione detentiva comminata a seguito del riconoscimento di colpevolezza di un reato che la prevede. Non è possibile, quindi, sostituzione personale nella responsabilità penale, come lo è, viceversa, in quella civile, cioè nell'obbligo al risarcimento dei danni causati da un atto illecito. Un imputato, che opponga ricorso contro una sentenza di condanna, non può essere considerato colpevole della colpa per cui pure è condannato in prima istanza fino alla pronuncia della sentenza definitiva sulla stessa imputazione. Vige, dunque, nel nostro sistema la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva: questo principio, affermato già da Montesquieu e presente anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha trovato piena attuazione solo col codice di procedura penale del 1989.

Il secondo comma attribuisce alla pena una funzione rieducativa, ripudiando ogni trattamento contrario al senso di umanità: il diritto di ogni individuo a non essere sottoposto né a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti viene garantito anche dalla Costituzione europea e va ad inserirsi nella più ampia tutela della dignità umana (v. il precedente art. 3) e del diritto all'integrità della persona (v. il successivo art. 32). A questi principi è ispirata la Legge 354/75 di riforma dell'ordinamento penitenziario.

PARTE CIVILE

La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che intende far valere innanzi al giudice penale la propria domanda di risarcimento o di restituzione.

La domanda civile innestata nel procedimento penale conserva, pertanto, la propria autonomia seppur è regolata proceduralmente dalle norme del codice di procedura penale. Ex art. 74 c.p.p. può costituirsi esclusivamente nel processo e non nel procedimento. Soggetto legittimato a costituirsi parte civile è qualsiasi persona fisica e giuridica, nonché enti senza personalità giuridica. Per le persone fisiche, possono agire anche i successori universali.

Il fatto che queste figure possano partecipare al processo penale dipende dalla circostanza che uno stesso fatto può costituire nello stesso tempo sia un illecito penale in quanto passibile di una sanzione penale, ma anche un illecito civile in quanto ha provocato un danno con riferimento al quale si pone la necessità di una restituzione o di un risarcimento. Per quanto riguarda le restituzioni non si sono posti grandi problemi perché il giudice penale con riferimento alle restituzioni può pronunciarsi autonomamente.