Modifica Indennità di rischio per chi lavora nell'ambito Sanitario
(Indennita' per particolari condizioni di lavoro) del CCNL che cita la seguente:
Al personale infermieristico competono, altresi', le seguenti indennita' per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a)nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: un'indennità mensile, lorda di € 28,41 b)nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi.
In questo scenario, il 9 marzo 2020 viene emanato il DL n.14 che all'art.6 recita:" Per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31/1/2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'art 17, comma 5, del decreto legislativo 3/7/2017, N 117. " ......cioè toglie "l'incompatibilità" nel contratto del lavoratore, che una volta impediva ai dipendenti di una associazione ( Pubblica Assistenza) di poter svolgere attività di volontariato all'interno della stessa associazione. Questo si è reso necessario per supplire alla mancanza del numero di forze in campo, anche perchè il volontario ha la facoltà di scelta di partecipare o meno alle operazioni di emergenza.
Gli autisti soccorritori professionali non sono nè eroi nè cercano ringraziamenti. Per lo Stato Italiano non esistono. Per il Sistema Sanitario Nazionale non esistono. Per i recenti decreti del governo, riguardo ai tamponi ai sanitari ( Ipotesi di farlo a "tappeto") non sono compresi. Lo Stato riconosce solo il volontariato e ogni Regione fa da se riguardo a contratti ed inquadramento. Non esiste un contratto nazionale della categoria ed è abbastanza frustrante che non esista ancora una figura professionali dell'Autista Soccorritore a livello nazionale.
ci auguriamo che alla fine di questa pandemia ed a questa emergenza nazionale, tutti i cittadini, che noi serviamo in ogni circostanza, ci aiutino a fare valere i nostri diritti ricercati ormai da più di venti anni, per fornire un servizio sempre più professionale ed osservare un diritto fondamentale della costituzione italiana. Chiediamo alle istituzioni di farsi carico di questa nostra richiesta e far si che la figura dell'autista soccorritore professionale divenga una realtà ormai richiesta da troppo tempo.
Non siamo poi cosi tanto diversi da ciascuno dei professionisti dell'emergenza che in questo periodo storico stanno combattendo giornalmente per la salvaguardia della popolazione e del paese intero. Siamo i primi a soccorrere ed entrare in contatto con qualsiasi paziente, che solo successivamente al nostro intervento viene consegnato ai rispettivi Pronto Soccorso e preso in carico dagli infermieri e medici per le rispettive cure.
L'articolo 44 comma 6 deve essere modificato per tutta la categoria sanitaria. Non solo per alcune figure professionali. In questo periodo storico, ci siamo resi conto di quanto abbiano rischiato tutti i componenti facenti parte del Sistema Sanitario Nazionale. Pubblico, Privato e di Volontariato. Ognuno ha fatto la sua parte, rischiando la propria vita per inadempienza del Sistema Statale. Non si può morire nel 2020 solo perchè nelle Residenze per anziani, negli Ospedali, le Cliniche Private e le Pubbliche Assistenze (Onlus, Cipas, Misericordie d'Italia, Anpas e Croce Rossa Italiana) non ci siano stati i DPI opportuni per la sicurezza del componenti. Chiunque oggi abbia contratto il Covid19 deve avere un'indenizzo di rischio. Chiunque lavora e non ha la possibilità di eseguire un tampone preventivo (dove nella maggiorparte dei casi risulterebbe positivo) non può non richiedere nulla alla Sato Italiano e gli organi competenti. Ognuno sta svolgendo il lavoro con dedizione, stress, condizioni fisiche precarie e dignità. MOLTA DIGNITA'.
IN DATA 21/05/2018 I VARI SINDACATI PRESSO LA SEDE DELL'ARAN HANNO STIPULATO QUANTO SEGUE:
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’
abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di
servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente
istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del
posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale
periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la
malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 42, comma 10,
lett. a) (Assenze per malattia).
2. Per le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo
si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il
riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate
disposizioni.
Firma anche tu per un futuro migliore. La salvaguardia del popolo pò essere cambiata. Da domani più rispetto a tutte le categorie Sanitarie e in casi particolari i VOLONTARI che indossano una divisa devono avere le stesse priorità di indenizzo al rischio della loro vita.
Pier Paolo Zito Contatta l'autore della petizione